cittadinanza italiana per matrimonio

La cittadinanza italiana per matrimonio: Guida 2024

Hai bisogno di ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio? Sei nel posto giusto. In questa guida ti spiegheremo come procedere.

Prima ci cominciare, ti ricordiamo che puoi consultare questo altro articolo del nostro blog, di introduzione sulla cittadinanza italiana in generale, in cui vengono illustrate anche le altre modalità di acquisizione della cittadinanza (per nascita, per beneficio di legge, per naturalizzazione ecc.).

Quali sono le condizioni per ottenere la cittadinanza per matrimonio?

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge numero 91 del 1992, la cittadinanza italiana per matrimonio (“iure matrimonii”) può essere acquisita quando il cittadino straniero o apolide contrae matrimonio con un cittadino italiano.

Tra le condizioni necessarie da seguire vi sono:
  • la residenza del cittadino straniero in Italia da almeno due anni (dopo il matrimonio);
  • in caso di residenza all’estero, decorrenza di almeno tre anni dopo il matrimonio.

Gli anni indicati, poi, si riducono della metà in presenza di figli nati o adottati dai due coniugi.

Notare che, nel caso in cui un coniuge abbia ottenuto la cittadinanza italiana per naturalizzazione, i termini indicati decorrono dalla data di acquisizione di questo tipo di cittadinanza, non dal matrimonio.

Quali sono i requisiti per ottenere la cittadinanza per matrimonio?

  • matrimonio o unione civile con un cittadino italiano da almeno due anni
  • residenza in Italia (di 2 anni) o residenza all’estero (di 3 anni) dopo la data del matrimonio: ciò vuol dire avere la residenza legale continuativa (possesso di regolare permesso di soggiorno più iscrizione anagrafica) in un Comune italiano da almeno due anni dopo il matrimonio.
  • Se vi è residenza all’estero, la domanda di cittadinanza va presentata dopo tre anni (18 mesi in presenza di figli) dal matrimonio presso l’autorità diplomatica competente; se, sempre dopo i tre anni dal matrimonio vissuti all’estero, i coniugi decidono di trasferire la loro residenza in Italia senza che il coniuge straniero abbia già presentato domanda di cittadinanza, questa va presentata alla Prefettura competente (attenzione ad essere in regola con le norme sul soggiorno e ad avere iscrizione nei registri anagrafici del Comune di residenza)
  • conoscenza della lingua italiana (livello B1) da dimostrare. Secondo la normativa, infatti, solo il titolare di un permesso di soggiorno illimitato nell’Unione Europea è esonerato dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana. Il familiare di un cittadino italiano, in possesso della carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell’Unione Europea, deve dimostrare (come accade a un qualsiasi cittadino straniero) il requisito della conoscenza della lingua italiana per la cittadinanza ad un livello non inferiore al B1. Questo test b1 di conoscenza della lingua italiana vale per coloro i quali hanno fatto domanda di cittadinanza dopo l’introduzione della nuova Legge numero 132 del 2018 (articolo 9.1 della legge numero 91 del 1992)
  • assenza di condanne penali e di pericolosità sociale: ai sensi dell’articolo 6 della Legge numero 91 del 1992 il richiedente non deve essere stato condannato, con sentenza definitiva, per i seguenti gravi reati:
  • uno dei delitti previsti nel codice penale italiano al libro secondo, per esempio delitti contro la personalità dello Stato (articoli da 241 a 294 codice penale), delitti contro la personalità internazionale dello Stato (articoli da 241 a 275 codice penale), delitti contro la personalità interna dello Stato (articoli da 276 a 293 codice penale), delitti contro i diritti politici dei cittadini (articolo 294 codice penale);
  • un delitto non colposo (quindi intenzionale) per il quale è prevista una pena edittale (ossia la pena base) non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  • un reato non politico con condanna ad una pena detentiva superiore ad un anno (stabilita da un’autorità giudiziaria straniera), se la sentenza è stata riconosciuta in Italia tramite richiesta del procuratore generale del distretto dove vi è la sede dell’ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio;
  • comprovati motivi riguardanti la sicurezza della Repubblica italiana.

Cosa succede in caso di separazione o divorzio?

In linea generale, il vincolo matrimoniale o l’unione civile deve perdurare fino alla data di giuramento.

Ora passiamo ad analizzare i diversi casi in cui il vincolo matrimoniale può sciogliersi e quindi compromettere la domanda di cittadinanza per matrimonio.

  • Scioglimento del matrimonio: si verifica come conseguenza della morte di uno dei coniugi o per effetto di una sentenza di divorzio.
  • annullamento del matrimonio: può essere disposto con una sentenza da parte del Tribunale competente, se ricorrono alcuni vizi dell’atto costitutivo del vincolo matrimoniale.
  • separazione legale: può essere sia consensuale che giudiziale e risulta da un provvedimento del giudice.

Ebbene, se dopo l’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, l’ufficiale dello Stato Civile o l’autorità diplomatico-consolare, vengono a conoscenza di una delle cause ostative sopra specificate (per non essere state ancora annotate e trascritte nell’atto di matrimonio), ne daranno obbligatoriamente comunicazione al Ministero dell’Interno italiano – Dipartimento Direzione Centrale; conseguentemente, vi sarà la revoca del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana.

Cosa succede in caso di riconciliazione dei coniugi?

È possibile che vi sia una riconciliazione espressa dei coniugi (secondo l’articolo 157 del Codice Civile italiano), a seguito della separazione tra il richiedente straniero e il coniuge italiano; in questo caso, il procedimento per l’ottenimento della cittadinanza italiana per matrimonio (se già in corso) potrà proseguire.

Attenzione alla decorrenza dei termini. Il calcolo del periodo temporale necessario per la maturazione dei requisiti di legge (gli anni indicati nei precedenti paragrafi), dovrà decorrere non più dal matrimonio, ma dalla data di dichiarazione di riconciliazione (che sarà stata annotata a margine dell’atto di matrimonio). Quindi, i termini decorreranno nuovamente e per intero.

Se si rimane vedovi, è possibile chiedere la cittadinanza italiana per matrimonio?

Ai sensi dell’attuale normativa, no, non è possibile e non si ha diritto di acquisire la cittadinanza italiana per matrimonio se si rimane vedovi prima del giuramento. Vediamo perché.

L’articolo 149 del codice civile italiano prevede che il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge (per esempio, morte presunta).

Ora, il decreto di concessione della cittadinanza non può avere effetto se il richiedente la cittadinanza non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato (da farsi entro 6 mesi dalla notifica del decreto di cittadinanza).

Se il coniuge cittadino italiano non è in vita fino alla data del giuramento, la procedura viene inficiata.

Come va presentata l’istanza di cittadinanza per matrimonio?

Dal maggio 2015 bisogna inviare telematicamente la domanda di cittadinanza attraverso il portale online disposto dal Ministero dell’Interno italiano (visita questo link). Questa è l’unica modalità per procedere.

Per accedere al portale, i richiedenti la cittadinanza residenti in Italia devono procedere con lo SPID (si tratta di un nuovo sistema di accesso che utilizza un’identità digitale unica).

Se il cittadino vuole consultare la domanda di cittadinanza precedentemente inviata tramite le vecchie credenziali (senza SPID), potrà farlo al primo accesso con SPID, effettuando l’associazione con la funzione “Associa Pratica” prevista nel sito indicato.

Per i richiedenti la cittadinanza residenti all’estero, si potrà accedere senza SPID, ma previa registrazione al sito.

Quali documenti occorrono per la cittadinanza italiana per matrimonio?

Ai fini della presentazione corretta della domanda di cittadinanza per matrimonio è necessario essere in possesso di questi documenti:

  • documento di riconoscimento (passaporto, permesso di soggiorno UE Soggiornante Lungo Periodo, carta d’identità)
  • codice fiscale
  • certificato di nascita (se la donna, a seguito di matrimonio, ha acquisito il cognome del coniuge, bisogna indicare sia il cognome da nubile che quello da sposata, altrimenti, è necessario allegare anche il certificato di matrimonio- clicca qui per approfondire): deve essere tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di origine (oppure apostillato se lo Stato ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961, oppure sostituito dall’estratto plurilingue se lo Stato ha aderito alla Convenzione di Vienna 1976). Questo tipo di certificato, per sua natura, non ha scadenza.
  • certificato penale rilasciato dalla autorità competente dello Stato di origine (anche degli eventuali altri Stati terzi di residenza), tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di origine o di residenza stabile (oppure apostillato o sostituito dall’estratto plurilingue. Questo certificato ha una validità di sei mesi.
  • certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana (non inferiore al livello B1).
  • certificato di esatte generalità nel caso di discordanze documentali: viene rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatico/Consolare dello Stato di appartenenza per certificare che i dati presenti nei documenti si riferiscono tutti allo stesso soggetto (con indicazione esatta di cognome, nome, luogo e data di nascita)
  • ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 euro sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA con causale: ” Cittadinanza – contributo di cui all’art.14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113″
  • una marca da bollo da 16 euro.

Attenzione a verificare, prima di presentare la domanda, che le generalità e i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) contenuti nei certificati esteri siano uguali tra loro e trovino perfetta corrispondenza con quelli risultanti sul passaporto e sui documenti italiani (carta identità, titolo al soggiorno o attestazione di soggiorno).

È possibile ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio se si è coniugi stranieri di cittadini naturalizzati italiani?

Si, è possibile. Il coniuge di un cittadino italiano, infatti, ha sempre il diritto di ottenere la cittadinanza italiana, non rilevando l’acquisizione della cittadinanza italiana del coniuge per naturalizzazione o dalla nascita.

Quando si può presentare la domanda di cittadinanza per matrimonio?

Il coniuge del cittadino italiano, se risiede in Italia insieme al suo coniuge, può presentare domanda di cittadinanza dopo due anni dalla data in cui il cittadino italiano ha acquisito la cittadinanza italiana; la condizione è essersi prima sposati civilmente.

Altrimenti, i due anni decorreranno dalla data di matrimonio.

Se, invece, il cittadino italiano e il suo coniuge (o uno solo dei due) sono residenti all’estero, bisogna aspettare tre anni, decorrenti dalla data di naturalizzazione del cittadino italiano; condizione preliminare è sempre l’essersi sposati civilmente precedentemente alla naturalizzazione, sennò i tre anni decorreranno dalla data del matrimonio.

Se vi sono figli, nati o adottati dalla coppia, i termini prima specificati si riducono della metà.

Quali sono i requisiti per presentare la domanda di cittadinanza per matrimonio dall’estero?

Prima di tutto, occorre dire che, secondo l’articolo 5 della Legge numero 91 del 1992, la cittadinanza per matrimonio presso il Consolato può essere richiesta da qualsivoglia cittadino straniero o apolide che si è sposato con un cittadino italiano (è indifferente che il matrimonio sia avvenuto in Italia o all’Estero).

Condizione necessaria è che il matrimonio sia valido ed effettivo sia nel momento in cui si richiede la cittadinanza sia nel momento in cui la si ottiene: ciò vuol dire che non deve intervenire separazione personale dei coniugi, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio fino alla data di adozione del decreto di concessione della cittadinanza.

Come si invia la domanda di cittadinanza dall’estero?

Per presentare la domanda di cittadinanza italiana per matrimonio/unione civile dall’estero bisogna accedere al sito del Ministero dell’Interno italiano.

Non occorre munirsi di SPID; bisogna solo registrarsi sul sito ministeriale indicato e compilare il form.

Come avviene la trascrizione del matrimonio in Italia per ottenere la cittadinanza italiana?

È importante dire che bisogna procedere alla trascrizione del matrimonio in Italia anche se questo è stato celebrato all’estero.

Occorre effettuare la registrazione in Consolato, con conferma di tutti e due i coniugi. Il coniuge italiano, tra l’altro, deve essere regolarmente iscritto all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

Si può trasferire la residenza dopo la presentazione della domanda di cittadinanza per matrimonio?

Sì, il coniuge straniero di cittadino italiano che ha presentato domanda di cittadinanza in Italia può trasferire la sua residenza in un Paese estero provvedendo a:

  • chiedere la cancellazione per emigrazione all’estero (da farsi presso il Comune di residenza)
  • inoltrare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Cittadinanza della Prefettura oppure una pec per comunicare di avere già richiesto la cancellazione anagrafica per trasferimento all’estero e per richiedere il trasferimento dell’istanza presso il Consolato territorialmente competente.

Quali sono i tempi per ottenere la cittadinanza per matrimonio?

Il nuovo termine stabilito dal Decreto Legge numero 130 del 2020 (convertito in Legge numero 173 del 2020) è di 24 mesi (con possibile proroga fino ad un massimo di 36 mesi); questo vale per le istanze di cittadinanza per matrimonio presentate dopo il 20 dicembre 2020 (data in cui è entrata in vigore la legge di conversione).

Quindi, il Ministero italiano deve decidere sulla concessione o meno della cittadinanza italiana per matrimonio entro 2 anni (o massimo 3 anni).

Rispetto alla cittadinanza per residenza, oggi non vi è più differenza. Tutte e due le domande hanno un’attesa di 2 anni; sono solo le domande di cittadinanza per matrimonio presentate prima del 20 dicembre 2020 ad avere ancora un termine massimo più lungo (di 4 anni).

Quali sono i casi di rigetto della cittadinanza italiana per matrimonio?

I casi di rifiuto della cittadinanza per matrimonio possono essere i seguenti:

  • presenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
  • matrimonio fittizio;
  • assenza del requisito della conoscenza della lingua italiana;
  • mancanza dei requisiti di soggiorno;
  • separazione o divorzio tra i coniugi;
  • morte del coniuge italiano;
Cosa fare in questi casi?

Occorrerà valutare se vi sono i presupposti per un ricorso al TAR italiano (tribunale amministrativo regionale), cui potrà provvedere un legale specializzato.

Se si riceve un preavviso di rigetto della cittadinanza per matrimonio si hanno solamente 10 giorni di tempo per rispondere, altrimenti la domanda verrà automaticamente rigettata.

Se si riceve un rigetto definitivo della domanda per matrimonio si hanno 60 giorni per proporre ricorso al TAR con l’assistenza di un Avvocato.

Ricordiamo che, con la nuova normativa, non sono più accettate domande di richiesta di cittadinanza italiana inviate per posta tradizionale o depositate. Occorre inviare la domanda e la relativa documentazione allegata esclusivamente in formato elettronico, tramite accesso e registrazione al portale web del Ministero dell’Interno italiano (come precisato nei paragrafi precedenti).

Se la domanda viene rifiutata, è possibile richiedere il rimborso del contributo versato di 250 euro?

Sì, è possibile chiedere, entro un anno dalla data di pagamento, il rimborso del versamento del contributo previsto di 250 euro. Bisogna utilizzare un modulo reperibile sul sito della Prefettura – area cittadinanza e compilarlo in tutte le sue parti, indicando la motivazione della richiesta di rimborso, il codice IBAN e allegando la copia di un documento di identità.

Conclusioni

Se hai bisogno di richiedere una cittadinanza italiana per matrimonio in breve tempo, puoi rivolgerti ad un nostro avvocato specializzato in cittadinanza italiana. Ti aiuteremo a raccogliere tutta la documentazione necessaria aggiornata, completa, tradotta e legalizzata e seguiremo opportunamente lo stato di avanzamento della tua pratica, così da intervenire prontamente in caso di problemi.

Dott.ssa Elena Capodacqua

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