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La cittadinanza italiana e il problema dell’alterazione dei nomi e dei cognomi dei cittadini italiani nei Paesi di emigrazione

Sei uno straniero che vuole ottenere la cittadinanza italiana per discendenza? Hai a tua disposizione i documenti necessari per la procedura, ma riscontri degli errori nella trascrizione del nome o del cognome del tuo avo? Non ti preoccupare! Non sei l’unico! Con quest’articolo ti spiegheremo il perché di questa anomalia che, nel corso degli anni, si è verificata molto spesso.  

Cittadinanza italiana e ricostruzione della discendenza sanguigna

Nel corso della storia, la ricostruzione della discendenza sanguigna ha rappresentato un fenomeno caratterizzato da diverse anomalie, riguardanti il mutamento delle generalità degli avi.

Frequentemente è accaduto che le generalità siano state trasformate negli atti di stato di civile dei Paesi di emigrazione. Ciò ha causato un perpetuarsi dell’errore “a catena”, ragion per cui anche le generalità degli altri discendenti possono, oggi, risultare mutate o non conformi al vero cognome dell’avo italiano.

Cos’è l’alterazione delle generalità? Vuoi ottenere la cittadinanza italiana? È necessario che tu lo sappia

Qualche decennio fa, al cittadino italiano emigrante venivano associati più prenomi che poi non venivano interamente riportati sui documenti. Ciò accedeva con l’intenzione di farne prevalere uno sugli altri.

L’alterazione vera e propria avveniva in caso di prenome plurimo, ossia più nomi non intervallati da virgola, come ad es. Giuseppe Antonio Maria. Nel caso in cui fosse riportato solo un nome vi era un’alterazione del prenome.

Cittadinanza italiana e Paesi di emigrazione: la prima causa di alterazione è l’analfabetismo

Non possiamo non far cenno all’alto tasso di analfabetismo degli emigranti italiani. Questi, quando arrivavano nei Paesi di destinazione non erano tutti in grado di comunicare, in modo corretto, le loro generalità., né tantomeno, le autorità locali possedevano un buon sistema di identificazione e registrazione dei cittadini italiani. Talvolta, il cittadino italiano voleva, semplicemente, crearsi una nuova identità per porre fine a 360 gradi ai problemi di ordine economico, politico o familiare che aveva in Italia.

Cittadinanza italiana e Paesi di emigrazione: la seconda causa di alterazione è la lingua del Paese di destinazione

La seconda causa di alterazione è dovuta ad un adattamento fonetico delle parole italiane alla lingua del Paese di emigrazione. Ovviamente più la lingua era distante, diversa dall’italiano, maggiori erano le alterazioni. Per questa ragione, le alterazioni dei grafemi furono maggiori nel caso degli italiani negli Stati Uniti d’America, mentre furono meno palesi nei Paesi ispanofoni.

I nomi venivano adattati per far si che il cittadino italiano si adattasse socialmente al contesto di riferimento.

Cittadinanza italiana e l’approccio della giurisprudenza

La giurisprudenza sembra aver assunto un atteggiamento flessibile soprattutto grazie anche allo strumento delle presunzioni. Cos’è, in diritto, una presunzione?

Ai sensi dell’art. 2727 c.c., per presunzione si intende la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Le presunzioni possono essere:

  • semplici: argomentazioni logiche, attraverso le quali si induce da un fatto già provato l’esistenza o il modo di essere di un fatto ignoto, lasciate al libero apprezzamento del giudice.
  • legali: previste da norme giuridiche e impongono al giudice una determinata decisione per tutte le fattispecie a cui si riferiscono.

Perché per ottenere la cittadinanza italiana ci si rifà alle presunzioni?

Le autorità giudiziarie si rifanno alle presunzioni per smussare le difficoltà nell’accertamento della discendenza sanguigna che questi giudizi comportano. Risulta necessario il sistema delle presunzioni perché si tratta di ricostruire degli alberi genealogici molto risalenti.

Ad esempio, il cognome è un elemento utilizzato come presunzione legale dall’autorità giudiziaria per identificare la linea di discendenza attraverso la quale si trasmette la cittadinanza italiana.

Il cognome è una presunzione legale per la determinazione dello status di figlio, e quindi, per l’ottenimento della cittadinanza italiana.

È possibile che le alterazioni delle informazioni riguardanti l’antenato immigrato, o altri suoi discendenti, nei documenti di stato civile esteri, siano modificate tramite il procedimento di rettificazione presso le autorità competenti, nel Paese d’origine di questi.

Dunque, il procedimento di rettificazione è molto conosciuto non solo in Italia, ma anche nei Paesi che hanno attratto, principalmente, gli emigrati italiani.

Il procedimento di rettificazione nell’ambito della cittadinanza italiana: il punto di riferimento normativo è il D.P.R. n. 396/2000

Si potrebbe richiedere tale procedura nel caso in cui le discrepanze riguardanti le informazioni personali del soggetto coinvolto non siano il risultato di registrazioni anagrafiche del Paese di destinazione, ma derivino invece da errori originari nei documenti di stato civile italiani.

È possibile che tali documenti italiani contengano un errore o un elemento che possa generare confusione sulle esatte informazioni personali del cittadino in questione. In tali circostanze, a meno che non sia possibile ottenere un’attestazione di congruità dei dati anagrafici personali, la legge offre sempre l’opportunità di correggere il registro civile tramite la procedura giudiziaria suddetta.

In particolare, in alcuni sistemi legali, questo processo deve essere esclusivamente di natura giudiziale, considerando il valore speciale e l’autorità attribuita ai documenti di stato civile, mentre in altri casi è consentita la correzione da parte di un’autorità amministrativa.

La medesima questione si applica anche all’accertamento della cittadinanza italiana per discendenza svolto attraverso procedimenti amministrativi

In questo caso è affrontata all’interno del contesto più ampio riguardante l’assegnazione delle informazioni personali da attribuire al nuovo cittadino italiano.

Un punto di riferimento normativo molto importante è la Circolare del Ministero dell’Interno n. 397/2008. Prima che fosse promulgata, l’amministrazione italiana non riconosceva automaticamente ai cittadini italiani bipolidi le informazioni personali loro assegnate alla nascita, secondo le leggi dello stato straniero di cui erano cittadini.

Invece, insisteva nell’applicare la legge italiana in modo da attribuire esclusivamente il cognome paterno.

Il Ministero dell’Interno suggeriva agli ufficiali di stato civile di rettificare d’ufficio le trascrizioni già realizzate degli atti di nascita formati all’estero relativi ai cittadini italiani, laddove in esse apparisse un cognome non conforme alla legge italiana.

Questo comportava una maggiore rigidità nell’analisi delle informazioni contenute nell’atto di nascita straniero, durante i procedimenti amministrativi per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, al fine di determinare con precisione il legame effettivo di parentela e la conseguente trasmissione della cittadinanza italiana.

Solo con la circolare del 2008, questa politica è stata modificata.

Attraverso essa, il Ministero ha impartito direttive affinché “in caso di soggetti nati all’estero ed in possesso della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l’ufficiale di stato civile procederà ad iscrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell’atto di nascita”. La circolare in questione non affronta il destino delle registrazioni precedenti alla sua pubblicazione, le quali assegnavano esclusivamente il cognome paterno. Senza istruzioni specifiche, l’ufficiale dello stato civile non può intervenire autonomamente e, in mancanza di un’iniziativa da parte del Pubblico Ministero, è da presumere che sia responsabilità dell’interessato avviare la procedura di rettifica.

A quale principio si ispira questa circolare in materia di cittadinanza?

Alla corretta valorizzazione delle fonti normative sovranazionali applicabili in materia di diritto al nome e, in particolare, l’art. 8 della CEDU e l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre ad alcune convenzioni internazionali rilevanti in materia.

Per questa ragione, la circolare in questione ha evidenziato che il medesimo principio si estende anche ai casi in cui si verifichi un contrasto tra la cittadinanza italiana e quella di un Paese esterno all’Unione europea, specie quando si tratta della cittadinanza di un paese sudamericano.

L’affermazione che la legge dello Stato di cittadinanza della persona interessata possa essere applicata, su richiesta, anche quando lo status di cittadino italiano è derivativo anziché originario, ha avuto conseguenze significative sulla questione della modifica delle informazioni personali. Ciò ha ridotto la necessità di procedere sistematicamente alla rettificazione degli atti stranieri, in caso di discrepanza tra le informazioni negli atti del predecessore italiano e quelle negli atti del successore.

Inoltre, nulla impedisce che l’interessato richieda l’applicazione esclusiva della legge italiana, valorizzando così solo la sua cittadinanza italiana.

Infine, il Ministero dell’Interno ha precisato che la circolare n. 397/2008 è valida e si applica anche nei casi in cui il cognome paterno risulti alterato nel corso del tempo rispetto a quello del padre o dell’avo.

Sei interessato al tema della cittadinanza italiana per discendenza? Hai ulteriori dubbi sul tema? Hai dubbi, non esitare a contattare un avvocato specializzato in materia di cittadinanza italiana.

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Dott.ssa Laura Catanese

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