Sinistro stradale in Italia: breve guida per cittadini stranieri
Sei straniero e sei stato coinvolto in un sinistro stradale in Italia? Sei nel posto giusto. In questa breve guida ti spiegheremo come procedere, dopo aver attentamente valutato la situazione. L’articolo di riferimento in questi casi è il 189 del Codice della Strada.
Prima di tutto, facciamo un’importante premessa. È stato stabilito che è sempre consentito allo straniero rivolgersi al giudice italiano per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona (come la vita o la salute) avvenuta in Italia. Ciò a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità col proprio Paese di provenienza.
Dunque, lo straniero può rivalersi nei confronti del responsabile del danno, come anche nei confronti degli altri soggetti che secondo la legge italiana sono tenuti a rispondere, compresi l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
(Per avere una panoramica, puoi consultare questo altro articolo del nostro blog relativo al risarcimento del danno in Italia)
Chiamata obbligatoria al 118 (Numero per le emergenze sanitarie)
In occasione di un sinistro stradale, per prima cosa è importante mantenere la calma e valutare le circostanze della situazione. Questo sia nel caso in cui ci si ritrovi ad essere una vittima, sia nel caso ci si ritrovi ad essere responsabili o concorrenti.
Se vi sono dei feriti (pur se non particolarmente gravi), è sempre obbligatorio chiamare il 118. Questo per due motivi:
- per assolvere all’obbligo di prestare soccorso contemplato dall’ 189 del Codice della Strada, altrimenti si è puniti con la reclusione da un anno a tre anni, con anche una sanzione amministrativa accessoria consistente nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni
- per fare in modo che la visita di controllo al pronto soccorso possa valutare e trattare in maniera adeguata quelli che possono essere traumi non particolarmente evidenti; tra l’altro, il verbale di pronto soccorso, se vi sono danni, è fondamentale per l’eventuale richiesta di un risarcimento del danno per lesioni.
Una volta effettuata la chiamata, l’operatore del 118 si attiverà per dare informazioni all’organo di Polizia stradale e chiedere allo stesso di intervenire sul luogo del sinistro.
Per cui, è severamente vietato procedere in autonomia a liberare la strada: i soggetti coinvolti hanno l’obbligo di aspettare l’arrivo delle Autorità senza effettuare spostamenti, tranne che i veicoli non ostacolino in larga parte la circolazione.
Intervento delle Forze dell’Ordine: obbligatorio, possibile o superfluo
In presenza o meno di feriti, lo stesso articolo 189 del Codice della Strada, al secondo comma prescrive ai soggetti coinvolti in un sinistro stradale di attivarsi per salvaguardare la sicurezza della circolazione e di nonmodificare lo stato dei luoghi, cosicché non siano eliminate le tracce utili per accertare le responsabilità.
Quando è obbligatorio l’intervento delle Forze dell’Ordine?
Di sicuro è obbligatorio chiamare le Forze dell’Ordine se si verifica un sinistro grave oppure, nei casi di sinistro non grave, quando non è possibile attivarsi autonomamente per liberare la strada al fine di evitare intralci e possibili pericoli per gli altri automobilisti.
In tali casi bisogna chiamare il numero 112 (Numero Unico di Emergenza), che è utile per i vari tipi di richieste di soccorso: l’operatore della centrale unica inoltrerà la chiamata alla Centrale operativa competente a seconda del tipo di emergenza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria). Chiamare il 112 è gratuito da rete fissa o mobile (anche se non si ha credito telefonico).
Quando è possibile ma non obbligatorio l’intervento delle Forze dell’Ordine?
È utile l’intervento delle Autorità nei casi in cui i soggetti coinvolti non concordano sulla dinamica dell’incidente oppure vi è assenza di assicurazione per uno dei veicoli coinvolti.
In questo modo è possibile farsi assistere dalle Autorità che documentano lo stato delle cose redigendo apposito verbale.
Il verbale è molto rilevante (se non necessario) quando vi è un veicolo non assicurato; è l’unico modo per poter inoltrare la richiesta del danneggiato al Fondo Garanzia Vittime della Strada. La richiesta di risarcimento va inviata alla CONSAP (ossia la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici che si occupa di gestire il Fondo) e all’impresa di riferimento a seconda del luogo in cui è avvenuto il sinistro.
Mentre si attende l’arrivo delle Forze dell’Ordine, è consigliabile evitare di spostare i veicoli, cosicché si possa documentare (e poi ricostruire) nel miglior modo possibile l’accaduto. Questo sempre se non vi sia un concreto pericolo per soggetti terzi. All’arrivo delle Autorità, occorre far verbalizzare le dichiarazioni che servono a ricostruire la dinamica dei fatti; in tal modo, il verbale (che ha una particolare efficacia probatoria, come vedremo in un altro paragrafo) potrà, in seguito, essere prodotto in occasione della procedura di risarcimento.
Quando è superfluo l’intervento delle Forze dell’Ordine?
Se l’incidente non è grave e i conducenti concordano su tutta la dinamica dei fatti, si può procedere alla rimozione dei veicoli dalla strada (se possibile, fotografando lo stato degli stessi) e compilare il CAI(Constatazione Amichevole). In tal caso, si può gestire autonomamente il sinistro; non è necessario chiamare le Forze dell’Ordine perché la ricostruzione dei fatti e la verifica delle responsabilità sono desumibili direttamente dalle dichiarazioni che i soggetti coinvolti forniscono per mezzo della compilazione del “modulo blu” del CAI.
Per evitare problematiche nel corso dell’eventuale procedura di risarcimento, è consigliabile scattare delle fotografie sullo stato dei veicoli al momento del sinistro così da fornire all’assicurazione (e al giudice, se vi dovesse essere una causa) degli argomenti di prova per la decisione. Se possibile, è opportuno trovare e identificare dei testimoni che possano confermare le modalità dell’incidente.
Cosa fare appena accade un sinistro stradale?
Se ci si trova coinvolti in un sinistro stradale, occorre, oltre a prestare soccorso ai feriti (come detto), assumere determinati comportamenti per evitare di mettere in pericolo sé stessi e gli altri. Nel dettaglio:
- accendere le luci di emergenza dei veicoli
- uscire dalle auto indossando i giubbotti catarifrangenti
- porre per strada il triangolo di emergenza catarifrangente (che fa parte dell’equipaggiamento obbligatorio delle auto) così da indicare la presenza di un pericolo
- scattare delle fotografie del sinistro e, se possibile, spostare le auto dalla carreggiata per non recare danni alla circolazione
Se ci si trova in un’autostrada (o in strade multicorsia), è consigliabile spostare i veicoli nella corsia d’emergenza o nelle piazzole, altrimenti chiamare il soccorso stradale dichiarando la collocazione esatta e aspettare l’arrivo dei soccorsi.
Il valore del verbale di sinistro stradale
Il verbale di sinistro è un documento che viene redatto dagli agenti delle Forze dell’Ordine intervenuti sul luogo dell’incidente. È un “atto pubblico”, ossia un documento formato e sottoscritto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Per questo ha un valore probatorio privilegiato: quanto scritto dall’agente in relazione a ciò che egli stesso accerta essere accaduto in sua presenza è considerato vero (tranne che vi sia querela di falso). Quindi, il verbale fa piena prova (fino a querela di falso):
- della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha scritto
- del fatto che le dichiarazioni delle parti sono state fatte al pubblico ufficiale (non della veridicità intrinseca delle stesse)
- dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quelli compiuti dallo stesso.
Tranne il caso in cui l’agente abbia assistito personalmente al sinistro, il verbale, dunque, non ha fede privilegiata in ordine alla dinamica del sinistro: quest’ultima gli verrà solamente riferita a posteriori dai soggetti coinvolti/presenti (le cui dichiarazioni confluiscono nel verbale).
Le deduzioni logiche e le conseguenti ricostruzioni offerte dagli agenti non hanno un valore probatorio particolare; ne è ammessa la contestazione per mezzo della proposizione di una differente ricostruzione dei fatti basata su prove contrarie che siano idonee e convincenti (es. fotografie, testimonianze ecc.).
Come denunciare il sinistro stradale
Occorre informare del sinistro il prima possibile (non oltre tre giorni come prevede l’articolo 1913 del Codice Civile) la propria Compagnia Assicurativa, ossia quella presso cui è stato stipulato il contratto di assicurazione per il proprio veicolo.
Se è stata compilata la CAI e vi sono le condizioni per attivare il risarcimento diretto, basta inviare la stessa, assieme alla denuncia di sinistro, alla propria Assicurazione; se, invece, essa non è stata compilata o non è possibile procedere tramite risarcimento diretto, occorre denunciare l’incidente anche alla Compagnia Assicurativa del veicolo responsabile del sinistro.
Cosa significa il principio di pari responsabilità?
Riguardo al “responsabile dell’incidente”, per la legge italiana (articolo 2054 del Codice Civile), nei casi di sinistro stradale, la responsabilità si presume uguale per tutti i conducenti coinvolti, salvo prova contraria (es. al 50% se sono due, al 33% se sono tre, ecc.). Quindi, se due auto si scontrano, c’è una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti al 50%, salvo che uno dei soggetti dimostri che l’attribuzione della colpa è da ricondursi solamente all’altro. Nel caso in cui, invece, non sia stata chiarita la dinamica del sinistro, tutti i soggetti coinvolti avranno la medesima responsabilità.
Al fine di sconfessare questa presunzione di responsabilità, bisogna fornire una prova contraria, ossia dimostrare il rispetto del Codice della strada, differentemente dell’altro soggetto coinvolto. La prova può fornirsi tramite qualsiasi mezzo: testimonianze, fotografie, videoriprese, perizie, verbali della polizia ecc.
Conclusioni
Per portare avanti la tua pratica risarcitoria e per ottenere la migliore tutela dei tuoi diritti ti consigliamo di affidarti alla competenza di uno dei nostri avvocati specializzati in sinistri stradali.