Il ruolo dei consolati italiani nel processo di cittadinanza
Sei residente all’estero e vuoi ottenere la cittadinanza italiana? In questo articolo ti spiegheremo brevemente perché e quando è necessario rivolgersi ai consolati italiani all’estero. Prima di cominciare, ti ricordiamo che puoi consultare questo altro articolo del nostro blog per avere un quadro introduttivo e generale sulla cittadinanza italiana.
Qual è il ruolo dei consolati italiani?
I consolati italiani, in generale, svolgono diversi ruoli fondamentali in molteplici questioni legate alla cittadinanza italiana. Alcuni dei compiti principali includono:
- rilascio e rinnovo del Passaporto Italiano: documento essenziale per i cittadini italiani che risiedono all’estero
- gestione dei registri dello stato civile per gli italiani all’estero (informazioni sulle nascite, sui matrimoni e sui decessi dei cittadini italiani residenti nella loro giurisdizione)
- coinvolgimento nei processi di acquisizione o riacquisizione della cittadinanza italiana (informazioni e assistenza riguardo ai requisiti e alle procedure per ottenere o recuperare la cittadinanza italiana)
- autenticazione di firme, certificati e altri documenti legali e fornitura di servizi di legalizzazione per documenti italiani da utilizzare all’estero
- consulenza e informazioni sui diritti e sulle responsabilità dei cittadini italiani all’estero, sulla legislazione italiana relativa alla cittadinanza, e altro ancora.
Attenzione. Le funzioni e i servizi offerti in maniera specifica possono cambiare da consolato a consolato, in base alla giurisdizione e alla legislazione locale.
Quali sono i principali servizi consolari di cittadinanza?
- Istruzioni per presentare on-line la domanda di cittadinanza italiana per matrimonio/unione civile con cittadini italiani
Quando occorre fare istanza per il conferimento della cittadinanza italiana (modalità prevista negli articoli 5 e 9 della Legge numero 91 del 1992, bisogna procedere esclusivamente per via informatica (all’Autorità consolare competente per territorio) per mezzo del portale ALI del Ministero dell’Interno. Il richiedente deve compilare e presentare on line la domanda di cittadinanza, completandola con la documentazione prevista.
- Indicazione della documentazione necessaria per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per maggiorenni
Data la complessità della materia, il consolato può aiutare nella individuazione dei documenti necessari da produrre prima di inviare la domanda (si può utilizzare l’e-mail del consolato di riferimento, comunicando i propri dati anagrafici completi e inviando in allegato eventuale documentazione in possesso).
Vi sono delle tasse consolari (sempre caso per caso, in relazione al consolato di riferimento) per la trattazione di queste pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate da soggetti maggiorenni.
- Istruzioni per richiedere la rinuncia alla cittadinanza italiana
L’ articolo 11 della Legge 91 del 1992, infatti, prevede che i cittadini italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana (in caso di trasferimento della propria residenza all’estero e della titolarità di un’altra o di altre cittadinanze).
- Domanda per il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana
Le cittadine italiane sposate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948, le quali hanno perso la cittadinanza italiana a causa della Legge numero 555 del 1912, possono chiedere ed ottenere il mantenimento ininterrotto della cittadinanza italiana, facendo domanda al Comune italiano di residenza, oppure all’Autorità Consolare in caso di residenza all’estero.
Se è stata acquisita una cittadinanza straniera bisogna comunicare l’avvenuta naturalizzazione di cittadini italiani inviando fotocopia della “Decisione di naturalizzazione” corredata dalla fotocopia di un documento d’identità all’indirizzo e-mail del proprio consolato di riferimento.
In quali modalità di ottenimento della cittadinanza sono coinvolti i consolati italiani all’estero?
Ricordando che la materia della cittadinanza rientra nella sfera di competenza del Ministero dell’Interno italiano, vediamo adesso, brevemente e per ogni modalità di ottenimento della cittadinanza italiana, il ruolo svolto dai consolati italiani.
- Nella cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”, articolo 1 della Legge numero 91 del 1992)
Quando si tratta di riconoscere il possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi dove vige lo ius soli, bisogna dimostrare la discendenza dall’avo emigrato (il primo investito dello status di cittadino) e provare l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (certificato di non naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione ecc.)
Secondo la circolare numero K.28.1 del 1991 del Ministero dell’Interno l’autorità competente ad effettuare gli accertamenti è individuata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.
- Nella cittadinanza per matrimonio o unione civile. Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana secondo gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge numero 91 del 1992.
Dal 1° agosto 2015, i residenti all’estero devono presentare la domanda di cittadinanza italiana in via telematica, seguendo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno. Bisogna registrarsi sul portale dedicato, denominato ALI.
Per individuare più facilmente la Rappresentanza diplomatico consolare competente territorialmente, all’indirizzo internet prima indicato vi è un link di collegamento che consente, dopo la selezione dello Stato di residenza, di scegliere la Rappresentanza competente tramite un elenco che comprende l’intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.
Il richiedente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (ricordiamo il regolamento UE numero 1191 del 2016, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, che prevede l’esenzione della legalizzazione sempre che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza). I documenti legalizzati dall’Autorità diplomatico-consolare italiana o, comunque, da presentare alla stessa sono:
– Estratto dell’atto di nascita o equivalente (salvo esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali -Apostille- o accordi). L’atto e le eventuali annotazioni marginali circa il cambio delle generalità (nome, cognome) vanno allegati e dovranno anch’essi essere accompagnati dalla relativa traduzione. Inoltre, la sottoscrizione del traduttore va legalizzata dall’Autorità consolare (o apostillata).
– Certificato Penale del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza
– Copia dell’atto di matrimonio (o estratto), da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto è stato trascritto. Va presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari. Se si è cittadini UE, ci si può avvalere dell’autocertificazione (secondo il DPR numero 445 del 2000);
– Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1
Dopo aver presentato la domanda in via telematica, il richiedente viene convocato dalla Rappresentanza diplomatico consolare per essere identificato e per svolgere tutti gli altri adempimenti necessari, tra cui la raccolta (con gli originali) dei documenti allegati all’istanza effettuata on-line e di qualsiasi altro documento utile per l’istruttoria.
Se il richiedente è cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea, vi è l’esonero dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo nel caso in cui questi atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.
Ricordiamo che, secondo la direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, dal 1° giugno 2012 la competenza per l’emissione dei decreti di concessione della cittadinanza spetta al Prefetto (in caso di domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia), al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (se il coniuge straniero abbia la residenza all’estero) oppure al Ministro dell’Interno (se vi sono ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica).
È utile, per ogni altra informazione, consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.
Dall’11 febbraio 2017 è possibile anche inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, per i cittadini stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a (trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano).
- Nella concessione della cittadinanza per meriti speciali ( 9, secondo comma della Legge numero 91 del 1992)
In questo caso, la cittadinanza è concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta è fatta dal Ministro dell’Interno, assieme al Ministro degli Affari Esteri. Il richiedente straniero deve aver reso eminenti servizi all’Italia, oppure deve ricorrere un eccezionale interesse dello Stato.
Questa procedura prende avvio non su impulso dell’interessato, ma da una proposta fatta da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che valutano la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo al cittadino. È chiaro che, poi, va acquisita la dichiarazione di assenso di quest’ultimo.
Il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se il soggetto, residente all’estero, non presta, presso l’Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedeltà alla Repubblica (come prevede l’art.10 della Legge numero 91 del 1992).
- Nel riconoscimento della cittadinanza italiana secondo le leggi speciali.
Ad esempio, la Legge numero 379 del 2000 oppure la numero 124 del 2006.
La domanda va presentata all’Ufficio consolare italiano (in caso di residenza all’estero) o al Comune italiano (in caso di residenza in Italia).
- Nei casi di perdita della cittadinanza.
La perdita della cittadinanza può essere automatica o avvenire per rinuncia formale. In tutti i casi, la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza va fatta, se si risiede all’estero, all’Ufficio consolare competente.
Attenzione. Le donne che, a seguito del 1° gennaio 1948, hanno automaticamente acquistato una cittadinanza straniera (per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano) NON perdono la cittadinanza italiana. Per effettuare le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, bisogna che le interessate (o i loro discendenti) dichiarino, presso i competenti uffici consolari, la volontà di mantenerla (“dichiarazione di possesso ininterrotto”).
- Nel caso di riacquisto della cittadinanza (articolo 13 della legge numero 91 del 1992).
Il cittadino, residente all’estero, che ha perduto la cittadinanza può acquisirla di nuovo tramite dichiarazione al competente Ufficio consolare (se stabilisce la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione).
Altro caso è rappresentato dalle donne coniugate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che, a causa del matrimonio, hanno acquisito automaticamente la cittadinanza del coniuge e, quindi, hanno perso la cittadinanza italiana. Ebbene, possono riacquistarla, pur se residenti all’estero, sempre con una dichiarazione di riacquisto della cittadinanza da farsi presso l’Ufficio consolare competente.
Conclusioni
Ci auguriamo di aver chiarito il ruolo che svolgono i consolati italiani nelle procedure di ottenimento della cittadinanza. Se vuoi dei chiarimenti e desideri essere supportato nello svolgimento della tua pratica, puoi contattare un nostro avvocato specializzato in materia di cittadinanza italiana.