Decreto Ingiuntivo: Come Funziona e Cosa Fare – Guida Completa 2024
Sei residente all’estero e hai bisogno di recuperare un credito in Italia? Sei nel posto giusto. In questa guida ti spiegheremo come affrontare una fase giudiziale tramite l’utilizzo del decreto ingiuntivo, strumento legale molto importante nell‘ordinamento giuridico italiano.
Analizzeremo a cosa serve il decreto ingiuntivo, di quali requisiti ha bisogno per essere richiesto, il procedimento che lo segue e molto altro.
Prima di cominciare, ti ricordiamo che puoi consultare questo altro articolo per avere un quadro complessivo sulla materia.
Cosa è il Decreto Ingiuntivo?
Il Decreto Ingiuntivo (detto anche “provvedimento monitorio” o “ingiunzione di pagamento”) è un istituto giuridico previsto agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile italiano. Si tratta di un provvedimento giuridico emesso da un giudice a seguito di una richiesta avanzata da un creditore. Tramite il suo utilizzo il creditore può conseguire ciò che gli spetta in maniera rapida ed efficace, senza bisogno di instaurare un lungo processo giudiziario.
In particolare, possono ottenersi:
- la consegna di una quantità determinata di beni fungibili;
- la consegna di una cosa specifica;
- il pagamento di una somma di denaro.
La rapidità e la semplificazione del procedimento per ottenere un decreto ingiuntivo, rispetto al procedimento ordinario, è dovuta al fatto che per la sua emissione non è previsto il contraddittorio tra le parti; ciò significa che, in questa prima fase, non vi è possibilità per la controparte (il debitore) di esporre le proprie argomentazioni o prove. Per questo la cognizione viene definita “sommaria,” perché il giudice assume la decisione basandosi solamente sulla documentazione fornita dal creditore.
È bene precisare, però, che la sommarietà di questa fase viene meno nel caso in cui il debitore decida di presentare opposizione. In tal modo, il procedimento assumerebbe una “cognizione piena” (con cosiddetto “contraddittorio differito”), comportando un dilungamento dei tempi e dei costi da sostenere.
A cosa serve e quali sono i requisiti per richiedere il decreto ingiuntivo?
Come detto, il decreto ingiuntivo serve a semplificare e ad accelerare il recupero di un credito da parte di un creditore che ne ha diritto, avendone prova scritta. È vantaggioso in quanto la procedura è veloce e non richiede gli stessi costi di una procedura ordinaria.
Ad ogni modo, è necessario che ricorrano specifici requisiti fondamentali, a seconda dell’oggetto del credito:
- essere legittimi titolari di un diritto di credito;
- se si tratta di una somma di denaro, questa deve essere liquida (quantificabile) ed esigibile;
- se si tratta della consegna di una specifica quantità di cose fungibili, queste devono poter essere sostituite con altre aventi la stessa specie e qualità;
- se si tratta della consegna di un bene mobile, questa deve essere indentificata in modo chiaro dal creditore;
- avere una prova scritta del diritto di credito che si vuole fare valere (ad esempio, il creditore, per dimostrare l’esistenza del debito, potrebbe allegare un contratto, una fattura o qualunque altro documento utile ed inerente).
Quali sono le azioni che il creditore può intraprendere prima dell’attivazione del procedimento d’ingiunzione?
Prima di intraprendere una fase giudiziale come quella del procedimento d’ingiunzione, il creditore, per tutelarsi in diversi modi. Può scegliere di esercitare, verso il debitore, azioni meno gravose quali, ad esempio, l’invio di uno o più solleciti di pagamento, la proposta di negoziare un diverso piano di pagamento o l’invio di una lettera di messa in mora (di quest’ultima parliamo in questo articolo).
Qual è il giudice competente per il Decreto Ingiuntivo?
Per stabilire la competenza e scongiurare problemi bisogna guardare all’art. 637 del Codice di procedura civile; si tiene conto del valore del credito e del luogo in cui si trova il debitore.
Individuato il giudice competente, il creditore deve depositare il ricorso presso la cancelleria dello stesso.
Se la competenza è del giudice di pace (quindi in caso di valore del credito inferiore o uguale a 1.100 euro) il creditore può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, come previsto dall’articolo 82 del codice di procedura civile. Altrimenti, bisogna rivolgersi ad un legale per instaurare il procedimento monitorio.
Cosa va inserito nel ricorso per Decreto Ingiuntivo?
L’ atto giudiziario di domanda del decreto ingiuntivo deve indicare, come stabilito negli articoli 125 e 628 codice di procedura civile, le seguenti informazioni:
- ufficio giudiziario/giudice competente;
- identificazione delle parti coinvolte (generalità sia del creditore che del debitore, con nome, cognome, indirizzo e codice fiscale);
- specificazione dell’avvocato del creditore (invece, nel caso di costituzione di persona, bisogna indicare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune in cui è stabilita la sede del giudice competente);
- oggetto della richiesta (ovvero il credito che si vuole azionare, come il pagamento di una somma di denaro o la consegna di beni);
- fondamento giuridico della richiesta;
- documentazione e prove per sostenere la domanda (es. fatture o cambiali);
- calcolo degli interessi e delle spese, se applicabili;
- richiesta sulla provvisoria esecuzione secondo l’articolo 642 del codice di procedura civile (solo se ci sono i presupposti per averla);
- conclusioni in cui si ribadisce la richiesta di ingiunzione di pagamento;
- procura alle liti;
- sottoscrizione del creditore sia nell’atto originale che nelle copie da notificare (se sta in giudizio personalmente) oppure del difensore quale rappresentate legale autorizzato (con codice fiscale, fax e indirizzo PEC).
La domanda redatta in questa maniera, dopo il deposito in cancelleria assieme ai documenti allegati, non può essere ritirata fino alla scadenza del termine che verrà poi indicato nel decreto d’ingiunzione (generalmente di 40 giorni), secondo l’articolo 641 del codice di procedura civile.
Cosa è il decreto ingiuntivo “provvisoriamente esecutivo”?
Come spiegheremo nei successivi paragrafi, quando il giudice accoglie il ricorso, ingiunge al debitore di provvedere al pagamento della somma o alla consegna della quantità di beni richiesti entro il termine di 40 giorni.
In alcuni casi, però, il giudice può emettere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, se richiesto dal ricorrente. Ciò vuol dire che il creditore potrà cominciare ad eseguire il decreto prima della conclusione definitiva del procedimento, ossia immediatamente (entro 10 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto). Ovviamente è concesso al debitore il diritto di opporsi alla esecuzione provvisoria.
Questa situazione può verificarsi quando il credito si fonda su una cambiale, un assegno bancario o circolare, un certificato di liquidazione di borsa oppure un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
Notare che, anche senza richiesta del creditore, vi è la facoltà del giudice di concedere la provvisoria esecuzione se si è nelle seguenti situazioni:
- ricorre un pericolo di grave pregiudizio dovuto al ritardo del pagamento;
- se il creditore allega un documento sottoscritto dal debitore in cui è provato il diritto fatto valere.
In aggiunta, il giudice potrebbe imporre al creditore di pagare una cauzione; ciò a garanzia della restituzione della somma al debitore, nell’eventualità in cui quest’ultimo abbia pagato, ma il decreto sia stato revocato in un momento successivo.
Ricordiamo che esistono anche casi di provvisoria esecuzione ex lege; per fare un esempio, citiamo il caso di un decreto emesso per la riscossione dei canoni di locazione dovuti in caso di morosità (articolo 664 codice di procedura civile).
Deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
Una volta che è stato scritto il ricorso, il ricorrente deve depositarlo presso il tribunale competente. Specifichiamo che, se è il caso del Tribunale, è obbligatorio effettuare un deposito telematico.
Una volta che il giudice avrà esaminato il ricorso, verificando tutti i requisiti da soddisfarsi, emetterà il decreto ingiuntivo.
Quali possono essere le decisioni del giudice?
Dopo il deposito del ricorso, il giudice esamina la richiesta e prende la sua decisione entro 30 giorni. Quest’ultima può concretarsi nell’accoglimento del ricorso, nella richiesta di fornire ulteriori prove o nel rigetto del ricorso.
Analizziamole brevemente:
- accoglimento del ricorso: la richiesta risulta fondata e il giudice emette il decreto ingiuntivo. Il contenuto prevede l’ingiunzione al debitore di pagare o consegnare quanto richiesto dal ricorrente e il termine per proporre opposizione (40 giorni o, in caso di opportuni motivi e a seconda delle circostanze elencate nell’articolo 641 codice di procedura civile, 10 o 60 giorni) altrimenti si avrà esecutività del decreto. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, l’ingiunzione di pagamento è senza dilazione, salvo il diritto di proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica. Infine, è inserita la liquidazione delle spese dell’avvocato.
- richiesta di integrare le prove nel caso in cui il giudice ritenga che la domanda non sia supportata da una motivazione sufficiente: il ricorrente è invitato a provvedere entro un termine, altrimenti si avrà un rigetto della domanda attraverso un decreto motivato.
- rigetto del ricorso in caso di mancanza dei presupposti/requisiti richiesti (esempio, credito non esigibile, mancata prova dello stesso ecc.). Contro questo provvedimento non è concessa impugnazione al creditore; potrà solamente riproporre un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo.
Notifica del decreto ingiuntivo al debitore e inizio dell’esecuzione
Dato che questo procedimento, come abbiamo visto, viene condotto senza contraddittorio (“inaudita altera parte”), il debitore (cosiddetto “ingiunto”) viene a sapere che è stato emesso un decreto che lo riguarda solo per mezzo della notificazione fatta dall’ufficiale giudiziario. Il ricorso e il decreto emesso vengono notificati in copia autentica, mentre gli originali sono e restano depositati in cancelleria. Precisiamo che, a seguito della notifica, il decreto ingiuntivo resta valido per 10 anni.
- In caso di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo la notifica deve avvenire perentoriamente entro 60 giorni dal deposito effettuato in cancelleria, altrimenti diviene inefficace. La data di notifica determina, poi, la pendenza della lite e da luogo a interruzione della prescrizione.
Se non vi è notifica, il debitore può ricorrere presso il giudice che ha emesso il decreto e far dichiarare l’inefficacia dello stesso.
Se la notifica risulta tardiva (fatta dopo i 60 giorni), il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo per chiederne l’inefficacia.
Se vi sono vizi di notifica, il debitore può procedere anche ad una opposizione tardiva.
Nel corso dei 40 giorni decorrenti dalla notifica, il debitore può provvedere all’adempimento, può proporre opposizione oppure fare nessuna delle due cose. In questo caso, il decreto diverrà definitivoe il creditore potrà chiedere di apporre una formula esecutiva. Seguirà la notifica del titolo esecutivo e del precetto e, dopo 10 giorni, l’inizio dell’esecuzione forzata.
- In caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo la notifica è da farsi sempre entro 60 giorni dal deposito del decreto in cancelleria, ma essendo il decreto già titolo esecutivo, il creditore non dovrà aspettare che decorrano i 40 giorni né dovrà verificare la mancata opposizione del debitore per ottenere la formula esecutiva. Ricapitolando, il creditore potrà subito notificare un decreto fornito di formula esecutiva (assieme al precetto) e potrà cominciare l’esecuzione forzata se il debitore non avrà provveduto ad adempiere dopo 10 giorni (ed entro 90 giorni dalla notifica).
Cosa Rischia il debitore che riceve un decreto ingiuntivo?
Riepiloghiamo le conseguenze cui può andare incontro il debitore una volta emesso dal giudice il decreto ingiuntivo.
Innanzitutto, la prima conseguenza è l’obbligo legale di onorare il debito come stabilito nel provvedimento. Il debitore deve adempiere entro i termini, seguendo le condizioni decise.
Se non lo fa, il creditore può ricorrere a diverse azioni legali per recuperare ciò che gli è dovuto: per esempio, il pignoramento dei beni dell’ingiunto (dopo aver ottenuto dal giudice un ordine per sequestrare e mettere in vendita i beni).
Una seconda conseguenza è l’iscrizione di un’ipoteca su un bene di proprietà del debitore, influendo sulla capacità di quest’ultimo di fare vendite. Questo comporta maggiori costi legali (interessi maturati e spese del procedimento).
Altra conseguenza importante del decreto ingiuntivo concerne il punteggio di credito dell’ingiunto, il quale potrebbe vedere compromessa la propria reputazione finanziaria; a ciò potrebbe conseguire la difficoltà di ottenere prestiti o finanziamenti.
Come verificare la capacità del debitore?
È opportuno che il creditore verifichi se il debitore è nelle condizioni di pagare il suo debito (“capienza”), prima di scegliere il tipo di esecuzione più adatto e quali beni aggredire. Ciò consente di evitare perdite di tempo e di denaro.
Generalmente, si verifica se il debitore è titolare di beni immobili (preferibilmente privi di pesi o vincoli). Utile in questo senso è l’ispezione ipotecaria che permette di consultare i registri, le note e i titoli depositati in Conservatoria. Si può vedere se vi siano: trascrizioni (previste per gli atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni immobili), iscrizioni (per accertare se il bene del debitore sia gravato da ipoteca e a quanto ammonti la stessa, così si procederà al pignoramento immobiliare), annotazioni (modifiche di precedenti trascrizioni, come le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti).
Si può verificare se il debitore dispone di un bene mobile registrato (trascritto, ad esempio, nel Pubblico Registro Automobilistico).
Oppure si può ricorrere alla ricerca dei beni da pignorare tramite istanza da farsi con ricorso al Presidente del Tribunale.
Quanti sono i tipi di esecuzione?
Per portare ad esecuzione un decreto ingiuntivo, esistono diversi modi: il pignoramento dei beni del debitore, l’iscrizione di ipoteca su proprietà o l’esecuzione forzata.
La scelta sul tipo di esecuzione forzata varia in base ai beni a disposizione del debitore; per questo è dirimente eseguire le opportune verifiche preliminari descritte nel paragrafo precedente. Facciamo degli esempi:
- se si tratta di beni immobili, si può procedere con l’esecuzione immobiliare (la più costosa);
- se si tratta di stipendio, pensione o conto corrente, si sceglie l’esecuzione presso terzi;
- se si tratta di beni mobili, si può agire con l’esecuzione mobiliare;
- se vi sono beni mobili registrati (come un’automobile), si può agire con l’esecuzione mobiliare prevista nell’articolo 521 bis codice di procedura civile (differente dal normale pignoramento mobiliare).
È utile farsi assistere da un professionista per valutare quale sia la modalità più adatta alle circostanze del caso concreto.
Come può agire il debitore che riceve un decreto ingiuntivo?
Come abbiamo accennato nei paragrafi precedenti, l’ingiunto può proporre in Tribunale opposizione al decreto ingiuntivo con un atto di citazione, entro i tempi previsti (articolo 645 codice di procedura civile). Questo strumento fa in modo che si instauri un vero e proprio giudizio di cognizione (che porta a un prolungamento dei tempi e a maggiori costi da sostenere). Lo scopo del debitore sarà, chiaramente, quello di sospenderela provvisoria esecuzione (in caso di decreto provvisoriamente esecutivo) e ottenere la revoca del provvedimento.
Il tribunale, dopo aver valutato la questione, emetterà una decisione soggetta, eventualmente, agli ordinari mezzi di impugnazione.
Quanto tempo occorre per il ricorso per decreto ingiuntivo?
I tempi di ogni ricorso variano in considerazione dei profili complessi del caso concreto e dei carichi di lavoro di ogni tribunale. Di solito, dopo il decorso dei termini indicati nei paragrafi precedenti in ordine alla caratteristica del decreto e alla eventuale proposizione dell’opposizione del debitore, nel giro di tre o quattro mesi si può dare inizio al procedimento esecutivo.
Quali sono i costi di questo ricorso?
Il costo del procedimento che abbiamo descritto può variare in considerazione dell’importo per cui è richiesto. Secondo le tariffe sancite dal Decreto ministeriale numero 44 del 2014:
- da 225 a 810 euro se il procedimento ha ad oggetto crediti dal valore fino a 5.200 euro
- da 270 a 972 euro se il procedimento ha ad oggetto crediti per un valore compreso tra 5.201 e 26.000 euro.
Bisogna considerare anche gli accertamenti da effettuare. Ad ogni modo, nonostante sia il creditore a dover sostenere inizialmente i costi, lo stesso potrà recuperarli, all’esito del procedimento, dal debitore in caso di accoglimento del ricorso per ingiunzione.
Brevemente e a titolo di esempio, citiamo anche il contributo unificato (che viene dimezzato per questo tipo di procedimento), l’imposta di bollo, le spese per le copie e per le notifiche eccetera.
Conclusioni
Se vuoi richiedere un decreto ingiuntivo è consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto in materia di procedimenti d’ingiunzione. Data la complessità delle verifiche che abbiamo descritto, un professionista legale può aiutarti a farti raggiungere al meglio l’obiettivo.
Per una consulenza sull’argomento puoi contattare il nostro studio.