La Messa in Mora del Debitore in Italia
Sei residente all’estero e hai bisogno di recuperare un credito in Italia?
In questa breve guida ti spiegheremo come utilizzare la procedura italiana della messa in mora del debitore per richiedere il pagamento di una somma di denaro a una persona o ad un’azienda.
Prima di cominciare, ti ricordiamo che puoi consultare questo articolo presente nel nostro sito per avere una visione generale dell’argomento.
Cosa significa “messa in mora”?
Nei casi in cui un debitore non rispetta i termini per adempiere alla propria obbligazione (es. pagamento relativo ad un contratto, fattura ecc.), il creditore, in fase stragiudiziale, può inviare una richiesta scritta di sollecito (lettera di messa in mora). È importante indicare nella stessa un termine entro cui il debito deve essere onorato. Attraverso questo strumento mirato al recupero crediti, il creditore può conferire un valore giuridico al ritardo nel pagamento da parte del suo debitore.
Analizzeremo, nei successivi paragrafi, quali elementi devono essere inseriti in una lettera di questo genere e gli effetti che possono prodursi al ricevimento della stessa.
Quali sono i presupposti della mora?
Oltre al ritardo nel pagamento (inadempimento temporaneo), è inoltre necessario:
- l’esistenza e l’attualità di un rapporto obbligatorio
- l’esigibilità del credito (non deve essere sottoposto a vincoli o termini)
Non si prevede, a livello normativo, la certezza del credito, ossia la certezza giuridica del diritto. Per cui è possibile la messa in mora anche in caso di credito litigioso.
Sulla necessità della liquidità del credito (ossia la determinazione del suo ammontare), in passato prevista, oggi si registra che, data la mancanza di norme contrarie, è possibile procedere alla messa in mora quando il credito non risulta liquido. (Esempio: se l’ammontare della prestazione va stabilita sulla base di operazioni meramente matematiche del debitore, questo dovrà provvedervi ed effettuare il pagamento; oppure, se non è compito del debitore effettuare il calcolo, questo è tenuto a versare la parte di prestazione che è presumibilmente dovuta, salvo ulteriore conguaglio).
Come scrivere la lettera di messa in mora
Oltre a comunicare al debitore la sua inadempienza, la lettera di messa in mora generalmente offre un’ultima opportunità per soddisfare l’obbligo di pagamento. Il periodo di tempo indicato non deve essere inferiore a quello di 15 giorni. Il creditore deve indicare le informazioni specifiche riguardo il suo credito: l’importo, la data di scadenza originaria, gli eventuali interessi di mora/penali.
Bisogna evidenziare che, per avere valore legale, innanzitutto il creditore (o chi per lui) deve utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata) o una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trattandosi di un atto recettizio, la validità è correlata al momento in cui viene formalmente ricevuto e conosciuto dal destinatario. Di conseguenza, tramite il semplice inoltro con servizio di posta ordinaria, la messa in mora del debitore non possiederà alcuna riconoscibilità giuridica e, quindi, non sarà valida.
Gli elementi necessari della lettera di messa in mora sono:
- Indicazione e descrizione analitica del titolo necessario per richiedere l’adempimento (“causa” del credito)
- Intimazione ad adempiere (con riferimento agli articoli del Codice Civile italiano sulla materia)
- Termine ultimo entro il quale si concede al debitore di adempiere, decorrente dalla ricezione della lettera
- L’avviso che verrà adita l’autorità giudiziaria nell’eventualità in cui il debitore non adempie nei termini indicati.
La scelta di farsi assistere da consulenti e avvocati esperti nella redazione e nell’invio della lettera di messa in mora è utile per far ottenere ulteriore efficacia alla comunicazione e andare incontro al buon esito della richiesta.
La lettera di messa in mora ha bisogno di essere firmata?
Sì, è necessario sottoscrivere l’atto di costituzione in mora. La firma del creditore (oppure quella del suo avvocato) serve per assumersi la paternità della dichiarazione.
Quindi la firma rientra negli elementi essenziali, altrimenti, in sua assenza, non può prodursi l’effetto giuridico voluto dal creditore, ossia quello dell’interruzione della prescrizione. Il debito andrebbe incontro a scadenza.
Quali sono gli articoli del Codice civile italiano riguardanti la materia?
Negli articoli 1219 e seguenti del Codice Civile italiano troviamo la disciplina di questa materia; il primo articolo stabilisce che “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”.
Negli articoli seguenti vi sono, invece, le conseguenze della messa in mora:
- il risarcimento dei danni causati dal mancato pagamento del debitore (inclusi la perdita subita e il mancato guadagno, se dimostrati)
- il prolungarsi dello stato di mora del debitore anche se vi sia una sopravvenuta impossibilità ad effettuare la prestazione (a meno che il debitore non provi che la cosa oggetto del rapporto sarebbe perita lo stesso presso il creditore)
Non è necessaria la messa in mora nei seguenti casi:
- quando il debito deriva da un fatto illecito
- quando il debitore ha comunicato per iscritto di non voler adempiere
- quando vi è scadenza del termine (nei casi in cui la prestazione va eseguita presso il domicilio del creditore)
Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora.
Altro articolo correlato alla costituzione in mora è l’art. 1308 Codice Civile che descrive due requisiti fondamentali:
- in caso siano presenti più debitori, la costituzione in mora non si estende a tutti ma solo al soggetto che la riceve
- in caso i creditori siano più di uno, questa procedura può essere invocata anche dai concreditori.
Quali effetti produce la messa in mora?
Vi sono diverse conseguenze legali:
- decorrenza degli interessi moratori (nella misura dell’interesse legale, se non è stato stabilito diversamente) anche se non vi è stato alcun danno (art. 1224 Codice Civile)
- obbligo per il debitore di risarcire l’eventuale danno (art. 1223 Codice Civile)
- interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.) in quanto essa vale come richiesta formale di pagamento del debito scaduto. (esempio: se hai inviato una lettera di messa in mora per una fattura datata nell’anno 2011 e rimasta non pagata, dalla data di ricezione della raccomandata da parte del debitore, il termine di prescrizione di 10 anni riparte da capo e potrai riscuotere il tuo credito fino al 2031).
Dopo la messa in mora del debitore cosa succede?
Dopo l’invio della lettera di messa in mora, possono accadere varie situazioni, in base alle circostanze del caso concreto. Nello specifico:
- Adempimento dell’obbligazione: il debitore sceglie di onorare l’obbligo contrattuale entro il termine indicato nella messa in mora. In tal caso, la vicenda è risolta e si può dar seguito al rapporto contrattuale secondo i termini in esso previsti
- Negoziazione per cercare di accordarsi riguardo le modifiche da apportare al contratto originale. Oppure possono trovarsi diversi piani di pagamento per dirimere la situazione.
- Recesso dal contratto: il creditore ha diritto di recedere nel caso in cui il debitore non adempia la propria obbligazione entro il termine stabilito o non si raggiunga un accordo alternativo. In più, il creditore potrebbe richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti.
- Azione legale: se i rimedi suindicati non vanno a buon fine, il creditore può intraprendere azioni legali per farsi valere (es. intentare una causa civile per il risarcimento o per il rispetto dell’adempimento contrattuale).
Qual è la durata della messa in mora?
La durata della messa in mora può cambiare in relazione alla situazione concreta e al debito correlato. Come abbiamo detto, di solito vengono indicati 15 giorni per poter permettere al debitore di adempiere. Ma potrebbe anche non esserci un tempo predefinito: si tratta della richiesta di saldo entro un “ragionevole periodo di tempo”.
Chi può effettuare la messa in mora?
Il soggetto creditore può essere un individuo, un’azienda o un’istituzione finanziaria che possiede un credito da far valere nei confronti del debitore. La persona o l’azienda varia in relazione al contesto e alla natura del debito. Per esempio, nel caso di un prestito personale, il creditore può essere un istituto finanziario o una banca. Nel caso di un’obbligazione commerciale, il creditore può essere un fornitore di servizi o di beni.
Differenze tra messa in mora e diffida ad adempiere
Sia la messa in mora che la diffida da adempiere sono due strumenti legali utili a sollecitare il pagamento di un debito o l’adempimento di un obbligo contrattuale. Nonostante i termini sembrino sinonimi, possiedono alcune differenze in relazione al loro significato e alla loro applicazione pratica, in base al contesto legale.
La messa in mora, come descritto in questa guida, è uno strumento legale attraverso il quale un creditore (che ha ancora interesse all’adempimento ed al mantenimento del vincolo contrattuale) richiede l’adempimento della prestazione al proprio debitore entro un termine indicato. La lettera comunica al debitore che è inadempiente e gli offre un’ultima possibilità di regolarizzare la situazione prima che si intraprendano azioni legali più serie.
La diffida ad adempiere, invece, è sempre un atto formale con cui un creditore parte di un contratto o di una transazione richiede ad un debitore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali entro un termine stabilito. Ma, una volta spirato il termine per il pagamento del dovuto richiesto all’inadempiente, rende possibile al creditore lo scioglimento del contratto (con annessa tutela del risarcimento dei danni) se questa volontà viene indicata nella diffida. Per cui, in questo caso, non vi è l’interesse a mantenere in vita il contratto; l’effetto della diffida sarà quello della risoluzione del contratto, cosicché tutti i suoi effetti vengono meno dall’inizio (salvo il risarcimento del danno).
Conclusioni
Speriamo di aver fatto chiarezza sull’argomento della messa in mora del debitore. Se desideri avere maggiori informazioni o hai bisogno di una consulenza specializzata per redigere la lettera di messa in mora, puoi contattarci e un nostro avvocato specializzato in recupero crediti potrà assisterti al meglio.